1. Il comitato direttivo dell'ACS è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I membri del comitato sono scelti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra persone di provata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:
a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;
b) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
c) uno su proposta dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
2. Il comitato direttivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 13. Esso, in particolare:
a) predispone lo statuto e delibera i regolamenti dell'ACS;
b) delibera il programma triennale di attività dell'ACS corredato della relativa relazione programmatica;
c) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;
d) approva, entro due mesi dal suo insediamento, e successivamente ogni volta che se ne presenti la necessità, la struttura organizzativa dell'ACS predisposta dal direttore generale sulla base di quanto indicato all'articolo 16;
e) adotta le deliberazioni relative al funzionamento dell'ACS;
f) approva i Piani-Paese predisposti dall'ACS;
g) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per l'APS;
h) delibera gli impegni di spesa;
i) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'ACS;
l) delibera in merito ad ogni questione che il direttore generale ritenga opportuno sottoporre alla sua attenzione.